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Sez. L, Sentenza n. 12397 del 15/12/1993 (Rv. 484733 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - Prosecuzione volontaria | Autorizzazione dell'I.N.P.S. - Conseguente obbligo dell'Istituto di inviare i bollettini di versamento dei contributi al domicilio dell'assicurato - Insussistenza - Conseguenze - Omesso o ritardato versamento - Causa giustificativa - Configurabilità nell'omesso o ritardato invio di bollettini - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484733-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - Prosecuzione volontaria

Nel caso di autorizzazione, ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, alla prosecuzione contributiva volontaria, l'I.N.P.S. non è obbligato, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, ad inviare i bollettini, necessari per il versamento dei contributi, al domicilio dell'assicurato e pertanto costui non può invocare, quale causa di forza maggiore giustificativa dell'omesso (o ritardato), versamento l'omissione (o il ritardo) dell'invio al suo domicilio, da parte dell'istituto, dei bollettini predetti.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)