Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 28/05/1968 (Rv. 333408 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALE - COMPETENZA FUNZIONALE PER LA DOMANDA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE- OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALE - COMPETENZA FUNZIONALE PER LA DOMANDA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE- OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
Ai sensi dell'art. 36 cod.proc.civ., allorche unitamente a una domanda principale di Competenza funzionale del giudice adito, venga proposta domanda riconvenzionale appartenente alla cognizione del giudice superiore, le due cause devono essere separate e ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice rispettivamente competente. Pertanto, qualora, in un giudizio di apposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente proponga domanda riconvenzionale per somma eccedente la Competenza del giudice adito, questo, essendo investito di una Competenza esclusiva ed inderogabile a pronunziare sull'opposizione, non puo dichiarare la propria Competenza in ordine all'intera causa ma soltanto in ordine a quella riconvenzionale, eccedente la sua Competenza per valore e deve trattenere e decidere quella di opposizione. (Conf. N.1521-66, massima n.323031 n.978-66, massima n.321954).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)