Sez. 1, Sentenza n. 211 del 30/01/1970 (Rv. 345022 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO - CARATTERE FUNZIONALE- INDEROGABILITA - MODIFICAZIONE PER EFFETTO DI CONNESSIONE DI CAUSE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE DI VALORE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO - CARATTERE FUNZIONALE- INDEROGABILITA - MODIFICAZIONE PER EFFETTO DI CONNESSIONE DI CAUSE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE DI VALORE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
L'art 645 cod proc civ, che prescrive tassativamente che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve proporsi davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto stesso, e istitutivo di una Competenza funzionale ed inderogabile, fissata per relationem, giustificata dalla esigenza che, avendo l'opposizione per alcuni riflessi anche natura di impugnativa e dovendosi a seguito di essa statuire sulla conformita a legge del processo monitorio, sia lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo a decidere della sorte di esso. Questa Competenza non puo subire deroga alcuna per ragioni di connessione - sia che questa si presenti nei termini generici dell'art 40 cod proc civ, sia che si tratti delle speciali ipotesi previste dagli artt 34, 35 e 36 cod proc civ - preesistenti alla emanazione del decreto ingiuntivo ed alla proposizione dell'opposizione od anche a questa successive per essere insorte nel corso stesso del giudizio di opposizione. Pertanto, qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente proponga domanda riconvenzionale per una somma eccedente la Competenza del giudice adito, questi non puo dichiarare la propria incompetenza in ordine all'intera causa ma soltanto in ordine alla domanda riconvenzionale, eccedente la sua Competenza per valore, e deve trattenere e decidere quella di opposizione. (V 3675-69, massima n 343916 3028-69, massima n 342931 2383-69, massima n 341843 1933-69, massima n 341089 1673-68, massima n 333479 1629-68, massima n 333408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)