Sez. 1, Sentenza n. 47 del 13/01/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172356 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALL'ULTIMA DELLE NOTIFICAZIONI AL PREVENUTO E AL DIFENSORE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALL'ULTIMA DELLE NOTIFICAZIONI AL PREVENUTO E AL DIFENSORE.*
Nel procedimento di prevenzione, trova applicazione la norma contenuta nell'art. 201 cod. proc. pen., secondo la quale, ove la notificazione dell'avviso di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice debba essere eseguita sia nei confronti dell'imputato che del suo difensore, il termine per la presentazione dei motivi di impugnazione decorre dall'ultima delle due notifiche. L'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 contiene infatti un esplicito e totale richiamo, per quanto attiene alla proposizione e decisione dei ricorsi, a tutto il regime processuale relativo alla proposizione e decisione dei ricorsi relativi alla applicazione delle misure di sicurezza. (Conf mass n 170350; (contra mass nn 169298, 168944, 159475, 153312, 142768, 135881, (contra mass n 134214, 121758, 119055, 116745, 106872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)