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Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142645 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142645-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA.*

Il giudice di appello che procede, su gravame del solo imputato, ad una rivalutazione della pena, non e tenuto a rispettare la pena base o la misura degli aumenti per le circostanze aggravanti o delle diminuzioni per le attenuanti adottate dal giudice inferiore, avendo soltanto l'Obbligo di non superare la pena gia inflitta. (Conf mass n 139635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)