Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142645 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA.*
Il giudice di appello che procede, su gravame del solo imputato, ad una rivalutazione della pena, non e tenuto a rispettare la pena base o la misura degli aumenti per le circostanze aggravanti o delle diminuzioni per le attenuanti adottate dal giudice inferiore, avendo soltanto l'Obbligo di non superare la pena gia inflitta. (Conf mass n 139635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)