Sez. 1, Sentenza n. 9080 del 23/02/1978 Ud. (dep. 07/07/1978) Rv. 139635 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA - FATTISPECIE.*
Il divieto di reformatio in peius va riferito alla pena complessiva che in definitiva e rimasta inflitta, e non ai singoli elementi che la compongono e ai calcoli effettuati per giungere alla Determinazione complessiva, cosicche si ha violazione del predetto divieto solo quando in appello sia inflitta una pena piu grave per specie o quantita di quella complessiva in definitiva inflitta dal primo giudice. (la Corte, esemplificando le possibili ipotesi, ha chiarito che nel caso che sia stata inflitta in primo grado la pena detentiva, omettendo quella pecuniaria, pur previste, congiuntamente, dalla legge, per valutare se vi sia stata o non violazione del divieto di reformatio in peius qualora il giudice di appello applichi la pena pecuniaria, si deve considerare il computo congiunto delle due pene, secondo le regole del ragguaglio poste dall'art 135 cod pen con la conseguenza che al giudice di appello e vietato di applicare la pena pecuniaria non applicata dal primo giudice qualora venga a superare - fatto il ragguaglio di conversione - la pena complessiva irrogata in primo grado, ma gli e consentito di applicare la pena pecuniaria quando, avendo ridotto la pena detentiva, rimanga pur sempre al di sotto di detta pena complessiva. Diverso e il caso di eventuale applicazione di pena detentiva in sostituzione o in aggiunta alla pena pecuniaria, applicata dal primo giudice, che costituisce reformatio in peius, vietata anche se non venga superata, secondo le regole sul ragguaglio, la pena inflitta in primo grado, dato che, in tal caso, si finisce con l'applicare una pena di specie piu grave).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)