Sez. 5, Sentenza n. 5050 del 21/10/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 214603 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza del GIP che impone di formulare la imputazione previo interrogatorio dell'indagato ed assegnazione di termine non previsto dalla legge - Impugnabilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è impugnabile il provvedimento del GIP che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il PM, previo invito all'indagato per rendere l'interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il GIP fissi irritualmente, per l'espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell'art 409 cod.proc.pen. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall'altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. (Fattispecie in cui l'indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l'interrogatorio dell'indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al PM il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l'imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)