Sez. 3, Sentenza n. 47717 del 10/10/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 226727 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Restituzione degli atti per l'interrogatorio dell'imputato - Abnormità - Esclusione - Illegittimità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
È illegittima (ma non abnorme, e dunque contro di essa non può esperirsi - per il principio della tassatività delle impugnazioni - ricorso per cassazione) l'ordinanza con la quale il GIP, sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, laddove tuttavia nell'ordinanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)