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Sez. 2, Sentenza n. 9129 del 28/08/1993 (Rv. 483600 - 01)

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Determinazione | Mancata determinazione del corrispettivo - Causa di nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483600-01

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Determinazione

Nel contratto d'appalto l'art. 1657 cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire "a posteriori" in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. Detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non ne hanno provato la differente misura, rispettivamente dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1657

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)