Sez. 3, Sentenza n. 216 del 20/11/1998 Ud. (dep. 11/01/1999) Rv. 212920 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni - Applicazione da parte del giudice penale con la sentenza - Legittimità - Condizioni - Limiti.
EDILIZIA - IN GENERE
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati, irrogabile dal giudice penale in virtù della disposizione dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 45, si applica indipendentemente da una sentenza di condanna - a differenza di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge citata -, sulla base della accertata, effettiva esistenza della lottizzazione, salvo che sussista un provvedimento amministrativo in senso contrario, quale l'autorizzazione in sanatoria a lottizzare, e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato (Nella specie la Corte suprema ha disposto il mantenimento della pronuncia di confisca dei terreni abusivamente lottizzati pur avendo annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)