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Sez. 3, Sentenza n. 9982 del 21/11/2007 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 238984 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca - Obbligatorietà - Eccezione.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238984-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, l'obbligatorietà della confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite (art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)