diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5794 del 14/06/1990 (Rv. 467738 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - MOTIVAZIONE DIVERSA ED INCONCILIABILE ED DISPOSITIVO CONFERMATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467738-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - MOTIVAZIONE DIVERSA ED INCONCILIABILE ED DISPOSITIVO CONFERMATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Il principio per cui, in forza dell'effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto a quella impugnata, la diversa motivazione in base alla quale quest'ultima sia stata confermata costituisce fonte di individuazione dei criteri e dei limiti della pronuncia confermativa, risulta inoperante quante volte, per l'inconciliabile contrasto fra detta nuova motivazione e dispositivo confermato, si verifichi nullità della sentenza di gravame ancorché, essendo stata questa pronunciata secondo il rito del lavoro, tale contrasto si risolva accordando prevalenza al dispositivo - che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie -, con il risultato che le incompatibili enunciazioni contenute nella motivazione non sono suscettibili di passare in giudicato e perciò neanche idonee a realizzare il suddetto effetto sostitutivo. (V 505/88, mass n 457023; (V 6201/87, mass n 454503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)