Sez. L, Sentenza n. 4326 del 23/07/1984 (Rv. 436234 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - NATURA RETRIBUTIVA O MENO DI UNA DETERMINATA INDENNITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - NATURA RETRIBUTIVA O MENO DI UNA DETERMINATA INDENNITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
La natura retributiva o meno di una determinata indennità va accertata dal giudice del merito - la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori - con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'erogazione, indipendentemente dalla sua denominazione formale e dal convincimento soggettivo delle parti. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva desunto la natura retributiva dell'indennità attribuita ai "trasfertisti" dalla circostanza, in particolare, che essa era corrisposta anche nei giorni di Mancanza di prestazione lavorativa). (V 2095/81, mass n 412817; (V 1838/81, mass n 412532; (V 4515/79, mass n 401022; (V 1808/75, mass n 375464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)