Sez. 1, Sentenza n. 39810 del 20/10/2010 Cc. (dep. 11/11/2010) Rv. 248846 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Reclami - L. n. 94 del 2009 - Competenza territoriale - Nuove regole - Inapplicabilità ai reclami proposti anteriormente.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reclami avverso i provvedimenti di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (che ha sostituito il comma secondo quinquies del predetto art. 41-bis), non si applica per i reclami proposti in epoca anteriore alla data dell'8 agosto 2009, in cui è entrata in vigore la nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)