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Sez. L, Sentenza n. 2892 del 09/02/2007 (Rv. 594699 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario comunale e provinciale - Nuovo ordinamento - Conferma nell'incarico del funzionario - Attivazione del procedimento di nomina - Manifestazione di volontà di non mantenimento nell'incarico.
Stato
decisa il 2007-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594699-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

Il procedimento di nomina (al pari di quello di revoca) del segretario comunale o provinciale ha natura negoziale di diritto privato, in quanto posto in essere dall'ente locale con la capacità e i poteri del datore di lavoro e, pertanto, la sua attivazione entro un certo termine - cui, in sede di prima applicazione della riforma dell'ordinamento dei segretari, la legge subordina l'esercizio del diritto potestativo di non confermare il segretario già in carica (art. 17, comma 81, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e art. 16, comma 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, autenticamente interpretati dall'art. 2, comma 2, del d.l. 26 gennaio 1999 n. 8, convertito nella legge 25 marzo 1999 n. 75) - manifesta la volontà di non conferma e produce gli effetti previsti dalla legge indipendentemente da eventi successivi e dalla data in cui risulta effettivamente nominato il nuovo segretario, con salvezza di comportamenti contraddittori o elusivi all'esito di sollecita nomina, che possono sia configurare manifestazione di volontà diversa e contraria, sia giustificare istanze risarcitorie.

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 81 CORTE COST., Legge 04/12/1997 num. 465 art. 15 com. 6, Decreto Legge 26/01/1999 num. 8 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)