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Sez. 4 - , Sentenza n. 16164 del 15/04/2021 Cc. (dep. 28/04/2021) Rv. 281383 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta di applicazione della pena - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281383-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, avente ad oggetto una richiesta che può essere riproposta, e che la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario, e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)