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Sez. 1, Sentenza n. 5169 del 11/11/1978 (Rv. 394912 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - ADEMPIMENTO DA PARTE DI UN CONIUGE PURE PER LA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO - AZIONE DEL PRIMO PER IL RIMBORSO DAL SECONDO - AMMISSIBILITA - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO DI TEMPO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394912-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - ADEMPIMENTO DA PARTE DI UN CONIUGE PURE PER LA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO - AZIONE DEL PRIMO PER IL RIMBORSO DAL SECONDO - AMMISSIBILITA - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO DI TEMPO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*

Al coniuge che abbia integralmente adempiuto all'Obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, deve ritenersi consentito di agire contro quest'ultimo, per conseguire il rimborso di detta quota, anche con riguardo al periodo di tempo anteriore all'instaurazione del giudizio medesimo, atteso che l'Obbligo di mantenimento dei figli sorge automaticamente per il fatto della filiazione, e non solo in seguito alla domanda dell'interessato, come previsto per la diversa ipotesi dell'Obbligo alimentare (art 445 cod civ), e che, inoltre, nell'indicato comportamento del genitore adempiente deve ravvisarsi un caso di gestione d'affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art 2031 cod civ. (V 1196/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Cod. Civ. art. 2031, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)