Sez. 1, Sentenza n. 3660 del 21/06/1984 (Rv. 435659 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONIUGI - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RIMBORSO DELLA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO CONIUGE - CONFIGURABILITÀ - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONIUGI - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RIMBORSO DELLA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO CONIUGE - CONFIGURABILITÀ - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*
L'Obbligo di mantenimento dei figli incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze ed il coniuge che abbia adempiuto l'Obbligo di mantenimento dei figli anche per la quota incidente sull'altro coniuge, è legittimato ad agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio - e non soltanto per quello successivo alla domanda, come invece previsto dall'art. 445 cod. civ., per la diversa ipotesi dell'Obbligo alimentare - perché l'Obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione e poiché nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un caso di gestione di affari produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ.. (Conf 1687/83, mass n 426546; (Conf 5169/78, mass n 394912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Cod. Civ. art. 2031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)