Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 08/03/1983 (Rv. 426546 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONIUGI - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RIMBORSO DELLA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO CONIUGE - CONFIGURABILITÀ - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONIUGI - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RIMBORSO DELLA QUOTA FACENTE CARICO ALL'ALTRO CONIUGE - CONFIGURABILITÀ - PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE.*
Al coniuge che abbia integralmente adempiuto l'Obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è consentito di agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota, anche con riguardo al periodo di tempo anteriore alla domanda, atteso che l'Obbligo di mantenimento dei figli sorge automaticamente per il fatto della filiazione, e non solo in seguito alla domanda dell'interessato, come previsto per la diversa ipotesi dell'Obbligo alimentare (art. 445 cod. civ.), e che, inoltre, nell'indicato comportamento del genitore adempiente deve ravvisarsi un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 codice civile. (Conf 5169/78, mass n 394912)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Cod. Civ. art. 2031, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)