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Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 30/06/1971 (Rv. 352722 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352722-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio (in senso positivo o negativo) non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, ove non si concreti in una violazione o falsa applicazione di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)