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Sez. 5, Sentenza n. 1035 del 15/12/1971 Ud. (dep. 22/02/1972) Rv. 120214 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - VA VALUTATA AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AL FINE DI ESCLUDERE L'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120214-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - VA VALUTATA AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AL FINE DI ESCLUDERE L'AGGRAVANTE.*

Per stabilire se ricorra l'ipotesi del caso grave, in tema di emissione di assegno a vuoto, occorre fare riferimento al momento consumativo del reato; e poiche l'emissione di assegno a vuoto e un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'assegno viene emesso, e a tale momento che deve farsi riferimento. Ne consegue che il comportamento dell'imputato successivo a tale momento non puo incidere sulla qualificazione del reato, ormai consumato, ma puo essere preso in considerazione per la concessione di eventuali attenuanti. Il pagamento degli assegni dopo il protesto non puo essere preso in considerazione, ai fini dell'eliminazione dell'ipotesi del caso grave, perche successivo alla consumazione del reato. (Conf 115636, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)