Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 29/10/1971 (Rv. 354366 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA - CORRELATIVI ACCERTAMENTI DELL'INPS - ESTENSIONE - MALATTIE RIFERIBILI A QUELLE DENUNCIATE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA - CORRELATIVI ACCERTAMENTI DELL'INPS - ESTENSIONE - MALATTIE RIFERIBILI A QUELLE DENUNCIATE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO - IRRILEVANZA.*
In tema di pensione di invalidita, quando l'assicurato si dichiari sofferente di malattia che sia tale per sua natura da poter determinare alterazioni o lesioni anche fuori dell'organo direttamente interessato, l' INPS e tenuto ad estendere i suoi accertamenti anche al di la dell'organo interessato dalla malattia o dai sintomi denunciati, con la conseguenza che, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tenere conto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, delle affezioni che, sebbene accertate successivamente siano comunque riferibili alla malattia o ai sintomi resi noti durante il caso del procedimento amministrativo. (V 2982'69, mass n 342866; 1233'69, mass n 339852).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)