Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 18/04/1969 (Rv. 339852 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLE MALATTIE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLE MALATTIE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta nel senso cioe, che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rilevatori di infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, non puo, del mancato accertamento nella fase amministrativa, farsi carico all'assicurato, che, denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all'istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause ed il grado dell'invalidita e cio in particolare quando trattasi di malattie e complicazioni che, tenuto conto della natura e della sintomatologia di quelle denunciate, siano a quest'ultimo necessariamente o generalmente collegate. E sufficiente, percio, che la infermita risulti nei suoi sintomi rivelatori e sia accertabile mediante opportuni metodi diagnostici. (V.278-68, massima n.331191 1903-67, massima n.328852 1014-67, massima n.3273199 908-67, massima n.327107 2598-66, massima n.325003).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)