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Sez. L - , Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 (Rv. 647400 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Errata intestazione della parte contro cui è proposto - Inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso - Esclusione - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647400-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

È infondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione, per recare una errata intestazione della parte contro cui è proposto, qualora esso sia stato notificato proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel grado di giudizio dì legittimità, dopo avere proposto l'eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito. Ogni nullità e/o irregolarità dell'atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., avendo l'atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario. (Nella specie, il ricorso per cassazione, seppure proposto solo nei confronti del soppresso INPDAP, e non nei contronti del successore INPS, era stato tuttavia correttamente notificato a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)