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Sez. 2, Sentenza n. 13620 del 11/06/2007 (Rv. 598101 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Errata intestazione della parte contro cui è proposto - Inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso - Esclusione - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598101-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

È infondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione, per recare una errata intestazione della parte contro cui è proposto, qualora esso sia stato notificato proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel grado di giudizio di legittimità, dopo avere proposto l'eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito. Ogni nullità e/o irregolarità dell'atto di impugnazione è rimasta, nella specie, sanata ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., avendo l'atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario. (Nella fattispecie, relativa alla impugnazione, da parte del Ministero delle risorse agricole, della sentenza del tribunale di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, era stato eccepito con il controricorso che il ricorso era indirizzato contro un soggetto - "C.I.S., Compagnia Italiana Semi Oleosi s.p.a. in liquidazione" - diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di merito - "C.I.S., Compagnia Italiana Soia s.p.a. in liquidazione" - al quale l'atto era stato notificato; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato l'eccezione della resistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)