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Sez. 5, Sentenza n. 2820 del 11/02/2005 (Rv. 579823 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Obbligazioni del contribuente deceduto - Responsabilità del chiamato - Condizione - Accettazione dell'eredità - Prova - Onere - Ufficio finanziario - Rinuncia all'eredità - Mancato inserimento nel registro delle successioni - Prova - Onere.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579823-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa. In particolare, solo l'effettivo mancato inserimento dell'atto di rinuncia nel registro delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. cod. civ. può determinare le conseguenze che si ritengano connesse al difetto di inserzione, di tal che, di fronte alla produzione dell'atto di rinuncia all'eredità, è onere di chi ne eccepisca il mancato inserimento nel registro di fornire la prova del fondamento dell'eccezione stessa, mediante l'acquisizione, anche d'ufficio, di una certificazione della cancelleria del tribunale competente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 52, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 53, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)