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Sez. L, Sentenza n. 2489 del 10/03/1987 (Rv. 451638 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE - AZIONE PROPOSTO DA UN CREDITORE CONTRO UN CHIAMATO ALL'EREDITÀ - ONERE DELLA PROVA DELLA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451638-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE - AZIONE PROPOSTO DA UN CREDITORE CONTRO UN CHIAMATO ALL'EREDITÀ - ONERE DELLA PROVA DELLA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.*

La semplice delazione, che segue all'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. pertanto, colui il quale deduce l'avvenuta accettazione della eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede, è onerato dalla prova, che vi sia stata in concreto l'accettazione della eredità senza che siffatto Onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, dei termini di dieci anni e della Forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno della eredità da parte del chiamato. (Conf 4520/84, mass n 436415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)