Sez. 3, Sentenza n. 9102 del 03/09/1990 (Rv. 469164 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MANCATA RIMESSIONE AL COLLEGIO - DECISIONE DEL MERITO DELLA OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - INESISTENZA GIURIDICA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MANCATA RIMESSIONE AL COLLEGIO - DECISIONE DEL MERITO DELLA OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - INESISTENZA GIURIDICA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione immobiliare anziché rimettere la causa al collegio decida egli stesso il merito dell'opposizione all'esecuzione, deve ritenersi abnorme, in quanto emesso in radicale carenza di potere per totale estraneità alla tipologia dei provvedimenti previsti dall'ordinamento positivo. Pertanto, vertendosi in un'ipotesi non di nullità convertibile in motivo di impugnazione, ma di inesistenza giuridica, l'anzidetto provvedimento è inidoneo a produrre effetti di giudicato sostanziale e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., essendo invece denunciabile in ogni tempo con l'actio nullitatis, quale ordinaria Azione di accertamento. (V 5075/89, mass n 464331; (V 5408/88, mass n 460034; (V 1984/84, mass n 439896).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)