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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 06/08/1979 (Rv. 401060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile non comporta l'inammissibilita dell'impugnazione quando la parte, nei cui confronti non era stato proposto il gravame, si costituisca spontaneamente all'udienza stabilita, ancorche dopo la scadenza del termine fissato per l'esecuzione del provvedimento medesimo, giacche deve ritenersi raggiunto, per effetto del comportamento del destinatario dell'atto, lo scopo al quale questo era destinato. (Conf 2075/76, mass n 380897; (Conf 1083/76, mass n 379754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)