Sez. 1, Sentenza n. 6158 del 17/11/1982 (Rv. 423840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - CARATTERE PERENTORIO - MANCATA OSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - CARATTERE PERENTORIO - MANCATA OSSERVANZA DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
Il termine disposto dall'istruttore, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, in Sede di impugnazione, ha carattere perentorio e, pertanto, se esso è lasciato decorrere inutilmente, il gravame diviene inammissibile, senza che tale inammissibilità possa essere evitata dalla spontanea Costituzione della parte chiamata ad integrare il contraddittorio in una udienza successiva a quella fissata dall'istruttore nell'ordinanza che disponeva l'integrazione, poiché, a quel momento, l'inammissibilità stessa si era già verificata, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (V 1381/80, mass n 404914; (V 4558/79, mass n 401060; (V 2075/76, mass n 380897; (V 1083/76, mass n 379754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)