Sez. 2, Sentenza n. 14321 del 20/06/2007 (Rv. 597900 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod.civ. - Situazione di riferimento - Apertura della successione - Rilevanza - Esclusione - Situazione esistente al momento della divisione - Valutazione - Necessità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
In sede di divisione ereditaria, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità degli immobili a norma dell'art. 720 cod. civ. e della individuazione del titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entità delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell'apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)