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Sez. 5, Sentenza n. 513 del 14/03/1985 Cc. (dep. 29/04/1985) Rv. 168930 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CONTROLLO SULL'ATTENDIBILITÀ - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168930-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CONTROLLO SULL'ATTENDIBILITÀ - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

Il giudice di merito ha l'Obbligo di controllare l'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, indicando in motivazione le ragioni in base alle quali la deposizione della parte offesa è stata ritenuta veritiera o, quanto meno - in Mancanza di riscontri obiettivi - idonea a costituire una prova incompleta, tale da giustificare una pronuncia di assoluzione con formula dubitativa. (Conf mass n 154801, ed ivi citate sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)