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Sez. 2, Sentenza n. 6482 del 16/07/1997 (Rv. 506031 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari - Cause connesse - Liquidazione in base alla T.P. approvata con D.M. 585/1994 - Onorario unico, percentualmente aumentabile in base alle parti - Previa riunione delle cause - Necessità - Differenza rispetto alla liquidazione in base alla T.P. 392/1990 - Diritti - Liquidazione in base alla tariffa vigente al momento dell' espletamento della relativa attività - Ininfluenza della connessione delle cause.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506031-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Se un avvocato ha svolto identica attività difensiva in una pluralità di procedimenti aventi stesse questioni giuridiche, instaurati nei confronti di un medesimo soggetto, ma non riuniti, e gli onorari devono esser liquidati in base alla T.P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non può applicarsi l' art. 5, quarto comma, di essa - in base al quale l'onorario è unico e può esser percentualmente aumentato considerando il numero delle parti - perché l' applicazione di questa norma, a differenza del corrispondente art. 5, quarto comma, della T.P. approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, è espressamente prevista "..ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione"; anche per i diritti di procuratore, la liquidazione spetta (in base alla T.P. vigente al momento dell'espletamento della relativa attività) per ogni singolo procedimento, non essendovi alcuna previsione normativa per le cause connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Decr. Minist. 24/11/1990 num. 392 art. 5 com. 4, Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 5 com. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)