Sez. 1, Sentenza n. 1940 del 04/04/1979 (Rv. 398340 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La violazione dell'Obbligo di astensione da parte del magistrato che ha conosciuto della causa in un precedente grado del processo non puo essere dedotta come causa di nullita della sentenza, poiche alla parte e dato il solo rimedio della ricusazione per ottenere che lo stesso giudice non partecipi alla decisione in piu gradi dello stesso processo. (Conf 4539/76, mass n 383261; (Conf 3775/76, mass n 382480; (Conf 1716/74, mass n 369889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)