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Sez. 3, Sentenza n. 4539 del 04/12/1976 (Rv. 383261 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE DEL GIUDICE - OMESSA RICUSAZIONE AD ISTANZA DI PARTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383261-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE DEL GIUDICE - OMESSA RICUSAZIONE AD ISTANZA DI PARTE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nei casi in cui e fatto Obbligo al giudice di astenersi, se egli non si astiene e data facolta alle parti di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge; ma, ove di tale rimedio esse non si avvalgano, non possono invocare come motivo di nullita della decisione l'inosservanza dell'Obbligo di astenersi da parte del giudice, a meno che questi non abbia avuto un interesse cosi personale da dover essere considerato parte nel processo, essendo la pronuncia destinata a incidere su una posizione giuridica propria dello stesso giudice. (V 1242/75, mass n 374713).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)