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Sez. 3, Sentenza n. 5903 del 20/04/2001 (Rv. 546141 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Albo dei geometri - Divieto di iscrizione per i dipendenti pubblici (impiegato comunale) - Condizioni e limiti - Impiego pubblico a tempo parziale - Incompatibilità con l'iscrizione all'albo professionale - Esclusione - Rifiuto di iscrizione da parte dell'organo professionale locale per asserita illegittimità del provvedimento dell'ente pubblico in ordine alla trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo parziale - Impugnazione dinanzi al collegio nazionale - Giudizio di legittimità "incider tantum" sul provvedimento amministrativo di trasformazione del rapporto di impiego - Necessità - Sospensione del procedimento in attesa della decisione del TAR investito della questione di legittimità del provvedimento amministrativo dallo stesso collegio nazionale.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546141-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri è sancita, per i dipendenti pubblici (nella specie, impiegato dell'ufficio tecnico comunale), con riferimento alla situazione di incompatibilità che la legge ricollega al solo rapporto di impiego a tempo pieno, mentre tale incompatibilità non è più astrattamente configurabile in ipotesi di rapporto a tempo parziale, con la conseguenza che, se il competente organismo di categoria rifiuti l'iscrizione di un professionista all'ordine, lo fa assumendo che questi si trova in una situazione di incompatibilità, sicché il giudice dinanzi al quale il rifiuto sia impugnato deve accertare se tale situazione sussista o meno (e cioè se egli sia, con l'amministrazione pubblica, in rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale), e non anche se il provvedimento che abbia modificato il rapporto da tempo pieno in parziale sia o meno legittimo (poiché, modificata la natura del rapporto, e sino al perdurare della modifica stessa, l'incompatibilità più non sussiste). Se, peraltro, l'organismo di categoria convenuto in giudizio abbia eccepito che il provvedimento di trasformazione del rapporto di impiego è illegittimo, ciò equivale a chiedere, da parte dell'organismo stesso, la disapplicazione di detto provvedimento, con la conseguenza che il giudice, investito senz'altro del potere di disapplicazione "incidenter tantum" di tale atto, non ha alcun dovere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento eventualmente instaurato dinanzi al TAR da parte del predetto organo professionale per l'annullamento del provvedimento "de quo".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)