Sez. 3, Sentenza n. 13084 del 14/07/2004 (Rv. 574595 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Principio dell'apparenza del diritto - Operatività in tema di rappresentanza - Condizioni - Buona fede del terzo - Comportamento colposo del soggetto apparentemente rappresentato - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanza nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo che abbia stipulato un contratto in buona fede con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di restituzione delle quote sociali versate nelle mani del promotore e fondatore di una cooperativa edilizia, sull'assunto che questi non rivestisse più la carica di amministratore, emergendo dalle risultanze processuali, che la persona che aveva ricevuto il pagamento aveva continuato a curare la gestione economico - amministrativa della cooperativa anche dopo aver rassegnato le dimissioni, mantenendo i contatti con gli organi regionali competenti, continuando a tenere i libri contabili e a raccogliere i versamenti dei soci).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)