Sez. 1, Sentenza n. 4299 del 29/04/1999 (Rv. 525876 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Principio dell'apparenza del diritto - Operatività in tema di rappresentanza - Condizioni - Buona fede del terzo - Comportamento colposo del soggetto apparentemente rappresentato - Necessità - Fattispecie relativa ad affidamento e responsabilità collegati a lettera di società di investimenti immobiliari di presentazione e raccomandazione di propri agenti senza rappresentanza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanza, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. di una società di investimenti mobiliari in relazione all'operato di un suo agente senza rappresentanza, appropriatosi di somme versate da un cliente per l'esecuzione di un'operazione di investimento azionario, neanche rientrante tra quelle autorizzate dalla mandante, valorizzando, sotto il profilo sia dell'affidamento del terzo che della responsabilità colposa della mandante, il contenuto di una lettera - depliant di quest'ultima di presentazione e raccomandazione dei suoi agenti e consulenti finanziari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)