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Sez. 6, Sentenza n. 2867 del 05/10/1998 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 213532 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Rinnovazione della misura cautelare adottata dal giudice dichiaratosi incompetente - Interrogatorio dell'indagato - Necessità - Esclusione - Limiti - Annullamento della ordinanza originaria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213532-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi; né l'efficacia del nuovo provvedimento può essere compromessa dall'avvenuto annullamento da parte del Tribunale del riesame dell'ordinanza impositiva della originaria misura cautelare.(Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessario un nuovo interrogatorio dell'imputato a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impositiva emessa da giudice incompetente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)