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Sez. U, Sentenza n. 39618 del 26/09/2001 Cc. (dep. 08/11/2001) Rv. 219975 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Misura emessa da giudice dichiaratosi incompetente - Interrogatorio effettuato dal giudice prima della declaratoria di incompetenza - Misura emessa da parte del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219975-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

Le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)