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Sez. 6, Sentenza n. 1138 del 07/03/2000 Cc. (dep. 08/05/2000) Rv. 216146 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare - Conseguente scarcerazione dell'imputato - Reiterazione del provvedimento da parte del giudice competente - Nuovo interrogatorio - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216146-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, stante il dettato dell'art. 302 cod. proc. pen. in base al quale, "dopo la liberazione" (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio". (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)