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Sez. 3, Sentenza n. 11247 del 17/12/1996 (Rv. 501364 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Da un luogo all'altro - Adempimento dell'obbligo - Consegna al vettore - Sufficienza - Responsabilità per fatto del vettore, ex. art. 1228 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501364-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE

L'obbligazione che abbia ad oggetto la consegna o la restituzione di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro è adempiuta dal debitore, in mancanza di patto o uso contrario, con la consegna delle cose al vettore designando come destinatario il creditore. Ciò comporta l'inapplicabilità dell'art. 1228 cod. civ. , non potendo il vettore essere considerato come ausiliario del debitore nell'adempimento dell'obbligazione, sicché in caso di perdita o di avaria delle cose, il debitore non è responsabile verso il creditore per il fatto colposo (presunto ex. art. 1693 cod. civ.) del vettore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)