Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 18/05/1984 (Rv. 435111 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - CONSEGNA DELLA COSA AD UN VETTORE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - PERDITA O AVARIA DELLE COSE PER FATTO COLPOSO DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - LIMITI DERIVANTI DALL'ESISTENZA DI UN PATTO RICOLLEGANTE L'ADEMPIMENTO ALLA RICONSEGNA DELLE COSE TRASPORTATE AL DESTINATARIO.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - CONSEGNA DELLA COSA AD UN VETTORE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - PERDITA O AVARIA DELLE COSE PER FATTO COLPOSO DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - LIMITI DERIVANTI DALL'ESISTENZA DI UN PATTO RICOLLEGANTE L'ADEMPIMENTO ALLA RICONSEGNA DELLE COSE TRASPORTATE AL DESTINATARIO.*
L'obbligazione, che, qualunque ne sia la genesi negoziale, abbia ad oggetto la consegna o restituzione di cose mobili, da trasportare da un luogo ad un altro, è adempiuta dal debitore, in Mancanza di patto od uso contrario, con la consegna delle cose ad un vettore (o ad uno spedizioniere), designando come destinatario il creditore. Ciò comporta che, non potendo il vettore essere qualificato terzo ausiliario nell'adempimento dell'obbligazione, non è applicabile l'art. 1228 cod. civ. e, quindi, in caso di perdita o avaria delle cose, il debitore non è responsabile, verso il creditore, per il fatto colposo del vettore. Solo in presenza di patto od uso contrario, secondo il quale detta obbligazione debba ritenersi adempiuta se e nel momento in cui il vettore riconsegna le cose trasportate al destinatario, il vettore stesso va considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, perciò, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto colposo (presunto ex art. 1693 cod. civ.) del vettore. (V 231/73, mass n 362069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)