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Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 03/04/1997 (Rv. 503461 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Bene acquistato dal concedente su indicazione dell'utilizzatore - Qualità essenziali del bene - Interpretazione del contratto - Criterio del comportamento delle parti - Riferimento alle condotte reciproche dell'utilizzatore e del fornitore - Legittimità - Assenza di rapporti diretti fra loro - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503461-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione finanziaria (cosiddetto leasing), il concedente acquistando un bene individuato presso il fornitore dall'utilizzatore assume nell'operazione un ruolo di intermediario finanziario, mentre gli resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato, che è unicamente quella dell'utilizzatore. Pertanto ove per stabilire se le parti abbiano ritenuto essenziale o no una determinata qualità della cosa concessa in leasing, venga fatto ricorso al criterio ermeneutico del loro comportamento complessivo, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma cod. civ., non è preclusa la considerazione del comportamento tenuto dall'utilizzatore nei confronti del fornitore e da quest'ultimo nei confronti del primo, pur mancando fra loro un diretto rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)