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Sez. 2, Sentenza n. 9558 del 01/10/1997 (Rv. 508399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame, in sede di giudizio di merito, di un mezzo di prova (interrogatorio formale non reso) - Corretta proposizione della censura al fine della sua ammissibilità - Requisiti.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente per cassazione che denunci un vizio ovvero una carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame di un mezzo di prova nel corso del giudizio di merito (nella specie, di un interrogatorio formale non reso dalla controparte) ha l'obbligo, se non di trascriverne, nell'atto di impugnazione, il contenuto integrale, quantomeno di indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, atteso il principio della autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)