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Sez. 1, Sentenza n. 879 del 03/04/1989 Cc. (dep. 18/04/1989) Rv. 181092 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE - PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181092-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE - PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*

Tra procedimento penale e procedimento di prevenzione non sussiste rapporto di pregiudizialità, in quanto la differenza, nei presupposti e nei fini, tra procedimento di prevenzione e procedimento penale determina la loro autonomia, anche nel caso in cui nei due procedimenti siano presi in esame gli stessi elementi di fatto, da valutare, però, autonomamente in Sede di prevenzione. (V mass n 173439; (Conf mass n 178118; (Conf mass n 174886; (Conf mass n 173439; (Conf mass n 171798; (Conf mass n 170425; (Conf mass n 167392; (Conf mass n 166231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)