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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1955 del 29/01/2020 (Rv. 656747 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Regime fiscale delle “stock options” – Determinazione del valore si sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656747-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, ai fini della tassazione delle plusvalenze scaturite dalle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, non opera l'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2002 – in base al quale si considera il valore dei titoli rivalutato, fissato alla data del 1 gennaio 2002, mediante apposita perizia giurata di stima, anziché il valore posseduto dagli stessi al momento dell'acquisto – in quanto riferito all'art. 81, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 917 del 1986, il quale riguarda i redditi di natura finanziaria e non anche quelli imputabili a lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)