Sez. 5 - , Ordinanza n. 19393 del 20/07/2018 (Rv. 649778 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock option" - Art. 48, comma 2, lett. g bis del d.P.R. m. 917 del 1986 - AssoggettabilitĂ del valore ricevuto all'esito dell'opzione - Regime ordinario di tassazione dei redditi da lavoro dipendente - ConfigurabilitĂ - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock option", prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)