diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 941 del 07/03/1977 (Rv. 384556 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TUTORE - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DA ALTRI PROMOSSO - SUSSISTENZA - POTERE DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384556-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TUTORE - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DA ALTRI PROMOSSO - SUSSISTENZA - POTERE DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il tutore del minore dichiarato in stato di adottabilita, oltre che abilitato a proporre opposizione avverso tale declaratoria (art 314'12 secondo comma cod civ, in relazione all'art 314'11 terzo comma cod civ), deve ritenersi legittimato a partecipare al giudizio di opposizione da altri promosso, tanto per sostenere, quanto per contrastare la domanda, tenuto conto che la nomina del curatore speciale, disposta dal Presidente del tribunale a seguito di detta opposizione (art 314'13 primo comma cod civ), non investe il curatore stesso della qualita di unico depositario degli interesse del minore, e, quindi, non esautora il tutore del concorrente potere di difendere i medesimi interessi. Pertanto, al tutore che abbia partecipato al giudizio sull'opposizione avverso la dichiarazione di adottabilita, per affiancarsi al curatore speciale nel chiederne il rigetto, va riconosciuto il diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza che respinga detta richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 bis, Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)