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Sez. 1, Sentenza n. 570 del 29/01/1982 (Rv. 418295 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - CURATORE SPECIALE DEL MINORE NOMINATO EX ART. 314/13 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE AUTONOMA, NON CONDIZIONATA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA PRESTATA DAL CURATORE ANCORA IN CARICA - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STESSO CURATORE O DI ALTRO NOMINATO IN SUA SOSTITUZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418295-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - CURATORE SPECIALE DEL MINORE NOMINATO EX ART. 314/13 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE AUTONOMA, NON CONDIZIONATA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA PRESTATA DAL CURATORE ANCORA IN CARICA - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STESSO CURATORE O DI ALTRO NOMINATO IN SUA SOSTITUZIONE - PRECLUSIONE.*

Il curatore speciale del minore, nominato a norma dell'art. 314/13 cod. civ. a seguito dell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, assume nel relativo giudizio, in qualità di contraddittore necessario, una legittimazione processuale autonoma, non condizionata, e, pertanto, non è tenuto a difendere il suddetto stato di adottabilità, né a proporre impugnazione avverso la sentenza che ne disponga la revoca, ma, quale che sia il contenuto della decisione sull'opposizione, può liberamente esercitare, in relazione alla valutazione degli interessi del minore medesimo e senza necessità di autorizzazione alcuna, la facoltà di proporre appello o ricorso per Cassazione, così come quella di rinunciare a tali impugnazioni. Pertanto, qualora detto curatore speciale, ancora in carica, presti acquiescenza totale alla sentenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 cod. proc. civ., l'impugnazione della sentenza stessa resta preclusa tanto ad esso curatore, quanto al nuovo curatore che venga successivamente nominato in sua sostituzione. (V 941/77, mass n 384556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)